Bilanci dell'Istituzione Scolastica
Art.29: Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi, nonchè dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
Per le istituzioni scolastiche il bilancio preventivo prende nome di Programma annuale.
Le modalità di redazione del programma annuale e del conto consuntivo delle istituzioni scolastiche sono regolate dal Decreto interministeriale 44/2001 e dalle ordinanze e circolari dei ministeri interessati (MIUR e Tesoro) emanate di anno in anno.